La Cassazione penale, con la sentenza 1268/2024 pubbl. il 13.01.2025 (Cass. Pen. SENTENZA N. 1268-25; fonte: https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/01/20/maltrattamenti-in-famiglia-dipendenza-economica-e-scelte-familiari-unilateralmente-imposte/)  ha stabilito che le condotte vessatorie di controllo economico su un familiare o convivente, finalizzate a esercitare una prevaricazione emotiva, possono configurare il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). In particolare la Suprema Corte ha delineato con maggior precisione i contorni della violenza economica, ai sensi della Convenzione di Istanbul e delle Direttive europee.

Cassazione Penale VI sezione sentenza 1268/24 14.11.2024 – pubblicata 13.01.2025

Delitti contro la famiglia – Reato di maltrattamenti tra coniugi ex art. 572 CP – Configurabilità dello stesso reato in relazione alle condotte di cd. violenza economica

La Cassazione definisce quindi i contorni delle condotte che configurano la violenza economica. Le condotte vessatorie nei confronti dei familiari e/o conviventi sul piano economico (non corrispondere somme di denaro per le necessità personali, impedire il perseguimento dell’autonomia finanziaria ecc.) tese ad esercitare e/o mantenere prevaricazione emotiva in maniera continuativa nel tempo possono configurare a tutti gli effetti il reato di maltrattamenti ex art. 572 CP.

Non si tratta di un’affermazione scontata, in quanto si tende molto spesso a non considerare il controllo finanziario esercitato sul coniuge o familiare o convivente svantaggiato come una condotta maltrattante, stante ad es. i numerosissimi casi di nuclei familiari monoreddituali e di scelta condivisa da parte di uno dei coniugi di dedicarsi alla sola gestione domestica.

Nella fattispecie in oggetto, si è accertato che l’imputato per molti anni non solo aveva sfruttato le competenze lavorative della consorte, facendola lavorare per lungo tempo come contabile nella propria azienda senza riconoscerle alcuna retribuzione e/o quota di utili, ma che le aveva di fatto impedito di conseguire o comunque ricercare l’indipendenza economica, rifiutandosi di darle denaro per le sue necessità personali, impedendole di frequentare corsi di aggiornamento e formazione, ed inoltre molestandola e perseguitandola sul posto di lavoro che la moglie aveva comunque trovato, nonchè sottraendosi a ogni incombenza familiare demandata alla PO.

Secondo gli Ermellini, avere impedito alla persona offesa di raggiungere l’indipendenza economica anche parziale, con annessi comportamenti vessatori, costituisce una circostanza tale da integrare a tutti gli effetti una forma di “violenza economica” riconducibile alla fattispecie di reato di maltrattamenti ex art. 572 CP, in quanto le scelte economiche ed organizzative all’interno del nucleo familiare non sono risultate condivise ma imposte in modo abusante, tanto da determinare nella stessa un serio stato di prostrazione psicofisica.

Sul punto la Corte richiama tra l’altro i principi stabiliti nell’art. 3 lett. A Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica ratificata dall’Italia con Legge n. 77/2013, nonché la Direttiva 2012/29/UE in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato; viene altresì richiamata la Direttiva UE 1385 del 14.05.2024 -in corso di ratifica- che fa espresso riferimento alla possibile rilevanza di profili di controllo economico nel più ampio contesto delle condotte di violenza domestica e verso i familiari.

Va quindi rimarcato che un coniuge non è obbligato a soddisfare le richieste economiche dell’altro coniuge (aldilà naturalmente del dovere reciproco di assistenza materiale e morale); se tuttavia la negazione appare legata a profili di violenza psicologica, asimmetria e/o coercizione anche indiretta  e risulta diretta ad esercitare un indebito controllo, può integrare un reato.

 

Sintesi dell’Avv. Agostino Quaranta, Salerno