Con la sentenza n. 33/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 29 bis della legge n. 184/1983, nella parte in cui facendo riferimento all’art. 6 della medesima legge, esclude i single dalla possibilità di adottare un minore residente all’estero.

Se da un lato infatti devono essere considerati i plurimi interessi del minore tra cui quello a vivere in un ambiente stabile ed armonioso, non si può non considerare l’autodeterminazionel del singolo a voler essere genitore e la possibilità che il predetto ambiente possa essere garantito in una famiglia monoparentale: del resto, la capacità genitoriale del single, anche unitamente alla valutazione della sua rete familiare di riferimento, e’ comunque soggetta alla previa verifica giudiziale, e già tale capacità di unico genitore come “famiglia” è considerata in altri articoli nella medesima legge.

Specificamente la Corte, in un passaggio fondamentale della pronunzia, rileva che la limitazione posta dall’art. 29 bis, attualmente, non risponde più alle esigenze di una società democratica ponendosi in contrasto con il principio di proporzionalita’, arrecando una lesione alla vita privata ed all’autoderterminazione orientata ad una genitorialita’ ispirata al principio di solidarietà.

 

Sentenza 33/2025 CC

 

Comunicato del 21 Marzo 2025 Corte Costituzionale su senza n.33/2025