L’art. 580 del Codice penale è stato dichiarato, quindi, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona che versi nelle condizioni sopra indicate, a condizione che l’aiuto sia prestato con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219/2017 e sempre che le suddette condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
Fine vita, quando non è punibile l’aiuto al suicidio. Di Agnese Camilli