La l. 22 maggio 2017 n. 81, pubblicato sulla G. U. 135 del 13 Giugno 2017 ha introdotto rilevanti novità, in materia fiscale, sulla deducibilità delle spese di formazione professionale.
L’art. 9, riformulando l’art. 54 del Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR 22.12.1986 n. 917), introduce l’integrale deducibilità delle spese “per l’iscrizione a master e a corsi di formazione e di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno” nei limiti di una spesa di € 10.000,00.
La nuova disciplina è già in vigore ed esplica i suoi effetti, salvo regimi fiscali incompatibili, a partire dall’anno di imposta 2017.
Tale novità, importante per mantenere elevata la qualità di formazione dell’avvocatura, è stata comunicata con nota del 24.07.2017 della Commissione Centrale per l’accreditamento della formazione del CNF ai COA.
Integralmente deducibili le spese per la formazione degli avvocati, comprese quelle di viaggio e soggiorno. 30.07.2017
