Con il recente provvedimento, la Corte distrettuale, respingendo il reclamo proposto, ha confermato il principio per cui la censura mossa in tale contesto avverso i provvedimenti presidenziali, ex art. 708 c.p.c. debba concernere unicamente i medesimi fatti e documenti addotti dalle parti della fase presidenziale, ribadendo quindi che il mezzo di gravame invocato «non può trovare fondamento sulla sopravvenienza di circostanza nuove, rispetto a quelle valutate in sede presidenziale o sull’esistenza di circostanze non dedotte o di documenti non depositati in quella sede ma, esclusivamente, su di una diversa valutazione delle medesime circostanze sottoposte all’esame del presidente, rappresentando il reclamo medesimo, esclusivamente uno strumento di riesame e controllo della correttezza dell’ordinanza presidenziale, che consente di censurarne profili di eventuale manifesta erroneità».