L’art. 33 del vecchio cod. deont. (sostituito dall’art. 45 del nuovo cod.) stabilisce che nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito. E’ stato chiesto alle SS.UU. se considerato che la norma non prevede una forma secondo cui la nuova nomina debba essere resa nota, «sia rispettato il dettato normativo quando l’avvocato revocato documenta di essere già a conoscenza delle generalità di chi lo sostituirà e quando il nuovo legale ne da atto nel verbale di udienza e l’avvocato revocato dimostra di averlo immediatamente saputo». Le SS.UU., nella sentenza in commento, hanno ritenuto che tale comunicazione debba essere comunque fatta e in tempi ragionevoli rispetto all’assunzione dell’incarico e che la conoscenza acquisita o acquisibile indirettamente dal legale sostituito del nome del nuovo legale non esime quest’ultimo dalla comunicazione giacché la norma è posta non a tutela del legale sostituito, bensì nell’interesse dell’intera avvocatura a che ogni suo componente mantenga, nei rapporti con i colleghi, un comportamento improntato al principio di lealtà.