La Corte d’appello ha ricondotto alla fattispecie normativa delineata dall’art. 610, commi 1 e 2, c.p., modificando in tal senso la qualificazione giuridica del fatto adottata dal primo giudice (art. 611 c.p.), il fatto reato contestato all’imputato che, armato di un coltello e tenendo in mano una lametta, aveva costretto la compagna in stato di gravidanza, con minaccia (consistita nell’urlare frasi gravemente intimidatorie e nel brandire nei suoi confronti un coltello), e con violenza (ravvisabile nell’avere spinto la vittima e nell’averla fatta cadere a terra), ad autolesionarsi, inducendo la vittima a farlo per evitare conseguenze ulteriormente dannose per sé e per il figlio che portava in grembo.