Il danno da lutto (nella specie, danno non patrimoniale, parentale e morale) può essere astrattamente richiesto da ogni soggetto che dimostri di avere solidi e duraturi rapporti affettivi con la vittima primaria, con cui via sia «comunanza di vita e di affetti». In questo senso, la liquidazione di tale danno va effettuata anche in favore della convivente della madre del (giovane) defunto in un sinistro stradale, la quale abbia coabitato per diversi anni con la madre del de cuius che, non avendo figli naturali, possa aver ragionevolmente investivo affettivamente sul figlio della convivente. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che debbano essere assunti i criteri identificativi del concetto di vita familiare dettati dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale ha statuito che, in assenza di vincoli di parentela, sono le circostanze di fatto, quali ad esempio l’esistenza di legami personali stretti, unitamente al tempo vissuto insieme, alla qualità delle relazioni, nonché – in presenza di persone di età minore – il ruolo assunto dall’adulto nei rapporti con il bambino, a qualificare, anche giuridicamente, il concetto di “famiglia” (ex plurimis, Moretti e Benedetti c. Italia CEDU, 27.4.2010 e Schalk e Kopf c. Austria, CEDU, 24.6.2010).