La S.C. nel respingere il ricorso proposto dall’interessata, ha confermato il principio espresso dai giudici di merito secondo cui la madre separata rimasta a vivere nell’alloggio popolare intestato al marito solo perché assegnatole in sede di separazione giudiziale quale collocataria del figlio minore, una volta rimasta sola per trasferimento del figlio divenuto maggiorenne, perde ogni titolo per rimanere nell’abitazione, in quanto non è titolare di autonomo diritto nella successione nel contratto di locazione, non essendo stata mai neppure iscritta alla relativa graduatoria comunale e rimanendo quindi priva dei relativi requisiti.
ESCLUSO IL SUBENTRO NELLA CASA POPOLARE DELL’EX CONIUGE NON PIÙ CONVIVENTE CON IL FIGLIO (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 7621 del 18.04.2016)
