Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 25.03.2016 ha approvato, in esame definitivo, un decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento che disciplina l’istituzione, le modalità di funzionamento e di organizzazione della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, di cui all’art. 5 L. 30 giugno 2009, n. 85.
Il regolamento disciplina inoltre lo scambio dei dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle decisioni del Consiglio dell’Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI del 23 giugno 2008.
La Banca dati del DNA si occuperà di facilitare le attività di identificazione delle persone scomparse, mediante acquisizione di elementi informativi della persona scomparsa allo scopo di ottenere il profilo del DNA e di effettuare i conseguenti confronti. Sarà collocata presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, mentre il Laboratorio centrale sarà presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento, del Ministero della Giustizia.
Il Regolamento stabilisce le tecniche e modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, nonché di alimentazione della Banca dati, di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale.
Vengono previste disposizioni per la consultazione della Banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera.
Il provvedimento disciplina poi le tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici e dei profili di DNA estratti, e stabilisce i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA estratti. 
La cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici è prevista nei seguenti casi: a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato; a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, e del ritrovamento di persona scomparsa; quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall’art. 9 L. 85/2009 in tema di prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA; decorsi i termini stabiliti dall’art. 25 del Regolamento sui tempi di conservazione dei profili del DNA.