Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte enuncia in maniera dettagliata il principio per cui: «l’inadempimento del professionista (avvocato) non può essere desunto senz’altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest’ultimo dovere peraltro – trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia – deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell’attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media. Ne consegue che la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l’espresso disposto dell’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell’ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve».
LA RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO IN CASO DI COLPA LIEVE DEVE RITENERSI ESCLUSA IN PRESENZA DI FATTISPECIE CHE RICHIEDONO LA SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10.09.2015 – depositata il 16.02.2016, n. 2954)di Sabrina Saba
