Con la recentissima pronuncia la Suprema Corte ha confermato la decisione n. 38/2015 del Consiglio Nazionale Forense, in materia di dispensa dalla prova attitudinale per l’avvocato stabilito di cui all’art. 8 del d.lgs. 27.1.1992 n° 115, escludendo che possa essere concessa detta dispensa all’avvocato stabilito che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’ Unione Europea qualora abbia esercitato in Italia la professione in modo effettivo e regolare per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, seppure in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.
NON PUO’ ESSERE CONCESSA LA DISPENSA DALLA PROVA ATTITUDINALE ALL’AVVOCATO STABILITO CHE ABBIA ESERCITATO IN MODO EFFETTIVO E REGOLARE LA PROFESSIONE PER UN TRIENNIO CON IL TITOLO DI AVVOCATO INVECE CHE CON IL TITOLO PROFESSIONALE DI ORIGINE (Cass. Civ. SS.UU. 15.03.2016 n. 5073)di Guendalina Garu
