Con la recentissima pronuncia la Suprema Corte ha confermato la decisione n. 38/2015 del  Consiglio Nazionale Forense, in materia di dispensa dalla prova attitudinale per  l’avvocato  stabilito  di  cui  all’art. 8 del d.lgs. 27.1.1992 n° 115, escludendo che possa essere concessa detta dispensa all’avvocato stabilito che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’ Unione Europea qualora abbia esercitato  in  Italia la professione  in  modo  effettivo e  regolare per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, seppure in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.