Per escludere la responsabilità art. 570 c.p. spetta all’imputato fornire adeguata prova di una effettiva assoluta impossibilità di provvedere agli adempimenti di cui è onerato, che deve altresì risultare come situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità economica.
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE: FATTISPECIE E LIMITI(Cass.Pen., sent. n. 12283 del 23.03.2016)
