La S.C. nel confermare la decisione resa in grado di appello inerente la restituzione a carico dell’ex marito della metà degli importi pagati a titolo di ICI sull’appartamento in comproprietà adibito a casa familiare ed assegnato alla moglie separata, ha confermato la competenza del Giudice ordinario in quanto azione di natura privatistica impostata sull’indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. relativamente ad una somma di denaro parzialmente non dovuta e versata invece interamente da una parte, ed ha ribadito il principio per cui l’assegnazione dell’immobile in sede di separazione non comporta la perdita della titolarità giuridica del bene ma solamente quella della materiale provvisoria disponibilità dello stesso.
PAGAMENTO ICI A CARICO DI ENTRAMBI I CONIUGI PER LA CASA FAMILIARE ASSEGNATA ALLA MOGLIE SEPARATA(Cass. Civ., sez. III, sent. n. 2675 del 10.02.2016)
