Il Tribunale di Milano ha preliminarmente escluso impedimenti per la situazione personale della adottanda, soggetto beneficiario di una amministrazione di sostegno, sulla considerazione che, sebbene il consenso alla adozione debba essere dato da persone che abbiano la capacità di agire, la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno non priva il beneficiario della capacità di agire, se non per quegli atti che richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore (art. 409 c.c.). Trattandosi di atto personalissimo non è ipotizzabile alcuna rappresentanza e l’atto è possibile solo se le problematiche psicologiche dell’adottanda non siano tali da impedire o limitare la sua capacità di comprensione tanto da escludere la validità del consenso prestato. Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che la adottanda fosse in grado di ben capire e valutare la decisione in ordine alla adozione.
Prendendo poi in considerazione il disposto del secondo comma dell’art. 294 c.c., rimasto fermo nel suo divieto di consentire una successione di adozioni nel tempo di un unico adottando, il Tribunale ha escluso l’applicabilità della norma nel caso di specie, in cui la prima adozione è stata una adozione speciale (ex L. n. 431/1967, possibile quando il bambino aveva meno di otto anni ed era in stato di abbandono). Nel dichiarare quindi la seconda adozione, secondo il Giudice «una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata non può che limitare l’applicazione del divieto de quo solo qualora si tratti di plurime adozioni di maggiorenne (o di adozioni ordinarie di minorenni oltre gli otto anni per il limitato periodo temporale in cui non erano adozioni legittimanti)».