Il giudice tutelare ha autorizzato l’acquisto di un immobile da parte del beneficiario della ADS, con intestazione della nuda proprietà alla badante e riserva del diritto di usufrutto ad esso beneficiario, a fronte dell’impegno della prima, risultante da apposita clausola o da scrittura a latere dell’atto pubblico di acquisto dell’immobile, a prestare assistenza morale e materiale a quest’ultimo sino alla di lui morte, secondo quanto già concordato con precedente scrittura privata. L’intera operazione negoziale configurabile come contratto atipico di vitalizio assistenziale o mantenimento (in base al quale, secondo la prassi, una parte si obbliga a prestare assistenza all’altra parte sino alla sua morte, in cambio del trasferimento della proprietà di un bene, generalmente immobile, cfr. Cass. 14796/2009; Cass. 1516/1997) è da ritenersi astrattamente valida, in quanto finalizzata a realizzare interessi contrapposti entrambi meritevoli di tutela, ed essenzialmente aleatoria, necessaria essendo appunto un’alea in ordine alla durata della vita del beneficiario, e quindi circa il rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dalla badante e il valore del bene ceduto in corrispettivo, elemento anche quest’ultimo ritenuto sussistente dal Giudice nel caso di specie confrontando il modesto valore dell’immobile e le condizioni discrete di salute dell’amministrando.