«Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (ex plur. Cass. Sez. 2, 25/09/2014 n. 42941, Cass. Pen. Sez. 2, 03/07/2009 n. 34059)».
Il Tribunale ha quindi dichiarato colpevole del reato di truffa, indipendentemente dal grado di diligenza prestato dalla vittima, il dipendente di una ditta di impianti di rilevazione di fumi e gas che, presentandosi in casa di una persona anziana, aveva prospettato come obbligatorio l’acquisto di un apparecchio salvavita, in realtà facoltativo, intascandosi il relativo pagamento.