Il Tribunale di Catania ha accolto la domanda proposta ex art. 2932 del cod. civ. nei confronti della moglie che, senza giustificato motivo, successivamente alla separazione, aveva frapposto ostacoli alla spontanea attuazione della convenzione intervenuta tra le parti in sede di verbale di omologazione della separazione consensuale, con la quale si era consensualmente proceduto allo scioglimento della comunione dei beni immobili in comproprietà pro indiviso, ed in parti uguali.
Secondo il Tribunale, l’accordo di divisione contenuto nel verbale di omologa della separazione consensuale non è una convenzione matrimoniale (articolo 162 del Codice civile), perché questa richiede «il normale svolgimento della convivenza coniugale» e ha «riferimento a una generalità di beni anche di futura acquisizione», né una donazione, dal momento che la causa di tale contratto è lo spirito di liberalità (articolo 769 dello stesso Codice) e non l’esigenza di determinare l’assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati. 
Il patto di divisione contenuto nelle condizioni di separazione è inquadrabile piuttosto in «un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità», cui è applicabile la disciplina dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, in quanto le relative norme sono applicabili anche agli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale (articolo 1324 del Codice civile). E’ quindi possibile «proporre un’estensione della sentenza costitutiva anche in funzione sostitutoria degli effetti» che dovrebbero scaturire dall’atto («traslativo della proprietà») che un coniuge si obbliga a firmare in un momento successivo alla separazione.