Il Tribunale di Milano, con il provvedimento succitato ha accolto l’istanza di protezione internazionale presentata da un giovane nigeriano ex art.35 del D.lgs. n.25/2008 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell’art. 36), ribadendo che l’orientamento sessuale «costituisce un aspetto fondamentale dell’identità umana che una persona non deve essere costretta a nascondere o abbandonare».
Sul presupposto che nel paese di origine la same sex marriage bill, approvata nel gennaio del 2014, prevede fino a 14 anni di carcere per chi contrae matrimonio o unione civile gay e 10 anni per chi rende pubblica la propria relazione omosessuale, il Tribunale ha evidenziato come l’esistenza di una pena detentiva così elevata, non possa che essere considerata una sanzione discriminatoria e dunque un atto di persecuzione. Il tutto, in coerenza con quanto chiarito dalla Corte di Giustizia UE nel 2013 secondo cui «il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione», ma «una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d’origine deve essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione».
Ed anche alla luce dei «Principi di Yogyakarta» adottati nel 2007 da un gruppo di esperti in materia di diritti umani che, sebbene non vincolanti, tuttavia «riflettono dei principi consolidati del diritto internazionale».
Il Tribunale quindi sulla evidenza del «grave pericolo di persecuzione cui sarebbe soggetto il ricorrente in caso di rientro in Patria, motivato dal suo orientamento sessuale che era ormai noto anche alle Autorità locali, in seguito all’irruzione di alcuni membri del villaggio nell’abitazione dell’amico del ricorrente», ha dunque riconosciuto sussistenti i presupposti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del D.Lvo 19.11.2007. n. 251.