E’ legittima la richiesta di prestazioni terapeutiche basate su tecniche sanitarie non praticate dal servizio pubblico, in quanto fondata sul diritto alla salute. Tale diritto prevale infatti sui diritti dell’organizzazione pubblica e sulle valutazione di economicità con lo stesso concorrenti in considerazione della dignità della persona che, affetta da disabilità o altre condizioni patologiche, ha diritto ad un elevato livello di protezione umana e di convivenza con la propria disabilità anche sotto il profilo esistenziale e di relazione. Tutto ciò è stato espresso nella sentenza n° 18787/2015 dalla Cass. Sez. Lav., la quale, conferma le precedenti pronunce delle corti di merito e rigetta il ricorso dell’AUSL avverso la sentenza 24/03/10 C.A. Sez. Lavoro.