Con la citata sentenza la Corte di Cassazione ha sancito due principi: 1) Il coniuge che con un atteggiamento equivoco e mistificatorio ha indotto l’altro coniuge a ritenere superata una pregressa crisi coniugale mentre per anni ha portato avanti una relazione extraconiugale, ha posto in essere una condotta contraria al dovere coniugale di fedeltà e di lealtà nei confronti dell’altro coniuge. Tale condotta, avendo provocato uno stato di depressione grave nell’altro coniuge ed avendone determinato una grave lesione della sua dignità personale, comporta a carico del coniuge infedele l’addebito della separazione e lo obbliga a risarcire il danno procurato, nella specie liquidato in via equitativa. 2) L’assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario è legittima solo se correlata all’affidamento dei figli ed è finalizzata unicamente alla loro tutela. Essa pertanto non può essere disposta come se fosse una componente in natura dell’assegno di mantenimento.
È OBBLIGATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IL CONIUGE INFEDELE E SLEALE (Cass. Civ., sent. n. 19193 del 28.09.2015) di Daniela Gallo
