La relazione affettiva con il datore di lavoro non è un motivo idoneo a far presumere che la prestazione lavorativa sia svolta a titolo gratuito. Per poter affermare l’esistenza di un rapporto diverso da quello lavorativo, è necessaria la dimostrazione che l’attività lavorativa sia resa per finalità, non lucrative, ma solidaristiche, derivanti da «una comunanza di vita e di interessi tra le parti, che non si esaurisca in un mero rapporto affettivo o sessuale». È quanto ha disposto la Suprema Corte, nella sentenza 19304/2015, accogliendo il ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova, da una donna che, avendo amministrato per sei anni l’ingente patrimonio immobiliare del fidanzato (non convivente) e della di lui madre, chiedeva l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
IN ASSENZA DI DIMOSTRAZIONE DELLA FINALITÀ SOLIDARISTICA, VA RETRIBUITO CHI LAVORA PER IL PARTNER (Cass. Civ., sent. n. 19304 del 29.09.2015)di Jlenia Azzoppardi
