La relazione affettiva con il datore di lavoro non è un motivo idoneo a far presumere che la prestazione lavorativa sia svolta a titolo gratuito. Per poter affermare l’esistenza di un rapporto diverso da quello lavorativo, è necessaria la dimostrazione che l’attività lavorativa sia resa per finalità, non lucrative, ma solidaristiche, derivanti da «una comunanza di vita e di interessi tra le parti, che non si esaurisca in un mero rapporto affettivo o sessuale». È quanto ha disposto la Suprema Corte, nella sentenza 19304/2015, accogliendo il ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova, da una donna che, avendo amministrato per sei anni l’ingente patrimonio immobiliare del fidanzato (non convivente) e della di lui madre, chiedeva l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.