Qualche mese fa la Corte di Appello di Torino aveva riconosciuto la filiazione nei confronti di un bimbo da parte di due madri, coniugate tra loro con matrimonio omosessuale celebrato all’estero: era stata ordinata al Comune di Torino la trascrizione dell’atto di nascita del bimbo, riformando una sentenza del Tribunale che aveva disposto in senso contrario. Nella sentenza, che aveva avuto grande risonanza, la Corte di Appello aveva superato il concetto di contrarietà all’ordine pubblico, che era stato richiamato dal Tribunale in primo grado per confermare come legittimo il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile, invocando il superiore interesse del minore, la tutela del minore, cioè del soggetto sicuramente più debole della vicenda.
Non è stato dello stesso avviso il Procuratore Generale di Torino che ha impugnato con ricorso in Cassazione la sentenza della Corte di Appello, sostenendo che attribuire una doppia maternità ad un bambino, rappresenta una violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento, in sostanza tornando a dare grande rilevanza al concetto di ordine pubblico che la Corte di Appello aveva ritenuto sacrificabile, a favore della tutela del soggetto debole della vicenda, individuato nel minore, nel figlio delle due donne.
Nel ricorso in Cassazione, il Procuratore sottolinea la contrarietà al principio fondamentale del nostro ordinamento secondo il quale la filiazione discende esclusivamente da due persone di sesso diverso, ricordando inoltre che la maternità surrogata nel nostro ordinamento non è consentita e che è addirittura in contrasto con specifiche disposizioni normative l’applicazione di tecniche di procreazione assistita a persone dello stesso sesso: in conclusione, una serie di elementi tutti di evidente contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico, tanto da richiedere che la sentenza della Corte di Appello venga cassata.
Dunque, toccherà alla Corte di Cassazione pronunciarsi in merito, riguardo ad una situazione per la quale è necessario trovare un punto di equilibrio tra i due interessi in gioco, già esposti nelle sentenze del Tribunale e della Corte di Appello: da una parte l’ipotesi di contrasto con norme fondamentali del nostro ordinamento, dall’altra la necessità di garantire tutela al soggetto più debole della vicenda, cioè al minore.