La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto disciplinarmente responsabile un avvocato per violazione del dovere di probità, dignità e decoro, sancito dal codice deontologico e disposto anche dall’art. 88 c.p.c. -che impone altresì al giudice, in caso di mancanza dei difensori a tale dovere, di riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi-, per aver imputato in acconto al maggior credito una somma inviata dalla società assicuratrice con la dicitura «a titolo di tutti i danni subiti nel sinistro» e aver poi notificato due atti di precetto in relazione a somme già incassate dall’assistito. La Suprema Corte non ha attribuito efficacia scriminante alla condotta non del tutto limpida tenuta dalla controparte nella fattispecie de quo.
INCORRE IN RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE L’AVVOCATO CHE NOTIFICA ATTI DI PRECETTO PER SOMME GIÀ INCASSATE DAL PROPRIO ASSISTITO(Cass. Civ., S.U., sent. n. 10090 del 18.05.2015)di Marzia Nieddu
