Il Tribunale di Rieti ha pronunciato l’inammissibilità del nuovo ricorso per separazione personale dei coniugi sul presupposto che, ai fini della prova della avvenuta riconciliazione, non era sufficiente l’ammissione da parte del ricorrente di aver ospitato la controparte insieme alla prole per alcuni mesi, essendo necessario ed indispensabile fornire la prova della ripresa dei rapporti sentimentali e materiali che caratterizzano la vita matrimoniale. La decisione è stata assunta sulla base di elementi indiziari ritenuti idonei a suffragare la tesi del resistente (biglietti aerei per vacanze con altre persone), senza l’assunzione della prova orale, ritenuta irrilevante per dimostrare la natura della convivenza.
TASSATIVI I PRESUPPOSTI PER LA RICONCILIAZIONE CONIUGALE(Trib. Rieti, sent. n. 426/2015)di Rita Chiucchiuini
