Confermato dalla Corte distrettuale il principio secondo cui il pagamento della retta della scuola privata non può ritenersi compreso nell’importo mensile fissato per il mantenimento ordinario in favore dei figli, ma debba considerarsi spesa “straordinaria”, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità rispetto all’ordinario regime di vita di costoro, a nulla rilevando la mera ed immotivata contrarietà del genitore tenuto al rimborso della quota di spettranza, rispetto alla scelta di iscrivere gli stessi presso un istituto privato parificato.