Il provvedimento relativo alla procedura di negoziazione assistita in materia di composizione delle crisi familiari, approfondisce prevalentemente alcuni dei profili non chiari, con riguardo alla parte del procedimento che si svolge davanti all’ufficio requirente. In essa è previsto che «nelle more della approvazione e istituzione presso le Procure della Repubblica di uno specifico registro formale (a mezzo di provvedimenti normativi), in ogni segreteria giudiziaria va immediatamente messo in uso un registro di comodo che contenga i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione assistita, quali il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell’accordo, il tipo di accordo (separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio). Le segreterie giudiziarie istituiranno inoltre un archivio contenente la copia conforme all’originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica. L’originale verrà invece restituito all’avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all’ufficiale dello stato civile».
Esclusa inoltre la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo (di cui all’art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dovuto “per ciascun grado di giudizio” su richiesta di attività giurisdizionali delle parti), in merito al procedimento relativo al rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del «“nulla osta” o della “autorizzazione”», trattandosi di «un’attività di controllo e verifica con carattere di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha “degiurisdizionalizzato” la materia in oggetto».
Analoga esenzione per la parte relativa alla eventuale prosecuzione del procedimento davanti al Presidente del Tribunale, non avendo la stessa una propria autonomia, ma costituendo «prosecuzione del tutto eventuale dello stesso procedimento che per definizione legislativa è “degiurisdizionalizzato”».