L’art. 2 della legge 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, ha modificato la decorrenza dello scioglimento della comunione dei beni nel caso di separazione dei coniugi con procedura giudiziale, così come era disciplinata dall’art. 191 c.c. Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, mentre nel caso di separazione consensuale la comunione si scioglie alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. La stesso art. 2 prevede che l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati, sia trasmessa all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio dello scioglimento della comunione: pertanto, l’ufficiale dello stato civile potrà procedere all’annotazione solamente qualora venga trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale l’ordinanza presidenziale o la copia del processo verbale di separazione consensuale, dopo che sia stato omologato.
L’ufficiale di stato civile dovrà procedere ad annotazione marginale: in attesa che, con apposito D.M. vengano approvate le formule necessarie, si suggerisce di adattare la formula 184 del D.M., 5/4/2002, aggiungendo un quarto comma del tenore seguente: «la comunione legale di cui all’atto sottoscritto, si è sciolta a seguito di … (indicare il provvedimento del presidente del Tribunale o il verbale di separazione consensuale).»