Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza in esame, ribadiscono alcuni fondamentali principi deontologici riguardanti, in particolare, il divieto dei rapporti con i testimoni e l’assunzione di un nuovo incarico contro un ex cliente. In relazione al primo principio, la Suprema Corte ha evidenziato che mentre è consentito al difensore di rivolgere a controparte l’intimazione a tenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, denunce o altre sanzioni, purché non sproporzionate o vessatorie, analoghi comportamenti non possono essere tenuti con i testimoni. «L’art. 52 del codice deontologico, infatti, vieta all’avvocato di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti, a tutela della corretta amministrazione della giustizia». Nella medesima sentenza la Cassazione si sofferma sulla questione relativa ai termine che l’avvocato deve rispettare per l’assunzione di un nuovo incarico contro l’ex cliente, evidenziando che l’art. 51 cdf prevede un termine biennale dalla cessazione del rapporto professionale per l’assunzione dell’incarico contro l’ex cliente, senza distinguere lo stato del processo, «per cui la pendenza solo formale del processo, non fa venire meno il rapporto di mandato ed il conseguente obbligo derivante dell’art. 51 dianzi citato». Nel caso in questione la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza del CNF di conferma della sanzione disciplinare irrogata all’avvocato che aveva assunto – accettando la difesa della moglie dell’esponente nella causa di separazione – un nuovo incarico contro l’ex cliente e al contempo aveva preso contatto telefonico con alcuni testimoni informandoli che li avrebbe citati nell’ambito del giudizio di separazione.