«Ai fini dell’interpretazione di provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli articolo 12 e seguenti preleggi, in ragione dell’assimilabilità per natura ed effetti agli atti normativi, secondo l’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici (…) deve escludersi che una sentenza di divorzio che abbia posto a carico dell’ex marito l’obbligo di provvedere alle spese ordinarie e straordinarie degli immobili in godimento della ex moglie, non ricomprenda anche le spese condominiali (deve negarsi, cioè, che gli oneri condominiali non possano ricomprendersi, per limiti lessicali, tra le spese ordinarie e straordinarie relative agli immobili)».