Il D.lgs 151/2001 sancisce la nullità del licenziamento della dipendente in stato di gravidanza, fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di interruzione della gravidanza, restano distinte la ipotesi in cui ciò avvenga entro i 180 giorni dal concepimento e quella in cui l’interruzione si verifichi dopo tale data. Nel primo caso viene considerata come “malattia”, nel secondo è invece equiparata all’evento parto. 
La fattispecie in esame invece attiene ad una situazione (aborto entro 180 giorni dal concepimento) non espressamente disciplinata se e come si applica il divieto di licenziamento. 
La Corte di cassazione, evidenzia che nel caso in questione il divieto di licenziamento non si può estendere sino a un termine (un anno di vita del bambino) che sarebbe in concreto irrealizzabile. La Corte osserva, che il silenzio del legislatore su questo punto, sta a significare che è stato ritenuto sufficiente tutelare la lavoratrice applicando il divieto di licenziamento per il solo periodo nel corso del quale è stata portata avanti la gravidanza e nel successivo periodo di malattia connesso all’interruzione della stessa.