La Prima sezione civile ha ordinato la rettifica dei dati anagrafici di un transessuale, attraverso una interpretazione nuova della L. n.164/1982 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, alla luce della legislazione europea (Direttiva 2011/95/Ue), di quella nazionale (D.lgs n.150/2011, art.31), della giurisprudenza CEDU (in particolare sentenza 10/3/2015 Vs. Turchia) nonché richiamando la «mutata complessità del fenomeno del transessualismo così come riconosciuto dalle scienze psicosociali». La Corte in particolare ha posto attenzione sulla rilevanza dei c.d. caratteri sessuali “secondari”, di natura non morfologica bensì riferibili agli «atteggiamenti esteriori e percepibili da terzi», presupponendo comunque una riduzione «irreversibile» delle funzioni ormonali originarie all’esito di un lungo percorso terapeutico, escludendo conseguentemente dubbi «sulla radicalità della scelta di genere effettuata dalla parte ricorrente».