Con la pronuncia in esame il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato autore di un esposto disciplinare, contro il diniego di accesso agli atti manifestato dal COA di appartenenza e per l’effetto ha ordinato al Consiglio dell’Ordine resistente di consentire l’accesso ai documenti amministrativi richiesti. Nel motivare la sussistenza del diritto di accesso il Giudice amministrativo evidenzia che l’Amministrazione non può effettuare una valutazione di adeguatezza della documentazione richiesta ai fini della tutela giudiziale, inoltre la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, insieme ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, così da costituire titolo idoneo ad accedere agli atti del procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 316; TAR Lombardia – Milano, Sez. III, sentenze 16 luglio 2014, n. 1897,e 27 aprile 2011, n. 1063). Nella medesima sentenza il Tar si pronuncia positivamente anche sulla richiesta del controinteressato diretta a ottenere la cancellazione dal ricorso di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate dal ricorrente. Sul punto il Tar specifica che tali espressioni non sono necessarie rispetto alle esigenze difensive e processuali.