La sentenza in epigrafe, esaminando un caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, ha affermato che le prerogative difensive dell’imputato non risultano inficiate in ragione dell’ultrattività difensiva garantita dall’ art. 107 c.p.p., nonché dalla possibilità meramente temporanea, limitata solo alla singola udienza, di garantire la difesa tecnica, attraverso la nomina del difensore reperibile. La mera temporaneità dell’intervento del difensore d’ufficio prontamente reperibile, limitata al singolo momento processuale, non mette in crisi la continuità della difesa. E ciò sempre che, conclusa l’udienza a ridosso della quale è stata espressa la rinunzia, si sia proceduto alla nomina del difensore d’ufficio nelle forme di cui ai commi II e III dell’ art. 97 c.p.p., momento a far tempo dal quale si realizza il venir meno della ultrattività ex art. 107 c.p.p.