L’esclusione della penale responsabilità del medico, ai sensi dell’art. 3 comma 1 l. n. 189 del 2012, opera, nel caso di colpa lieve e di rispetto delle linee guida o delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, solo con riferimento agli addebiti di colpa per imperizia. Tale norma non può, invece, involgere ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza perché le linee guida contengono solo regole di perizia. Confermata la condanna del medico cui era stata addebitata una imprudente manovra di inserimento della guida metallica del catetere vascolare di Tesio che provocava una lesione della parete atriale, innescando il processo causale che condusse alla morte della paziente.