Con la sentenza resa in data 27 gennaio 2015 (ricorso n. 25358/12, Paradiso e Campanelli c. Italia), la seconda sezione della Corte europea dei diritti umani aveva stabilito (per cinque opinioni favorevoli e due dissenzienti), che le Autorità italiane avessero operato in violazione dell’articolo 8 CEDU, avendo allontanato dal nucleo familiare creatosi mediante il presunto ricorso alla maternità surrogata all’estero, e poi riportato in Italia. La Corte si era basata sul presupposto che la mancanza di un legame genetico tra genitore committente e figlio determinasse automaticamente il mancato riconoscimento del legame di parentela stabilito all’estero, laddove l’aspirante genitore abbia creduto di essere il padre biologico del bambino. Il 1 giugno 2015 la causa è stata rinviata alla Grande Camera, su richiesta del governo italiano.
PARADISO E CAMPANELLI c. ITALIA, CEDU (SECONDA SEZIONE), 27.01.2015: ACCOLTA LA DOMANDA DEL GOVERNO ITALIANO DI RINVIO ALLA GRANDE CAMERA
