I compensi professionali richiesti al cliente devono essere proporzionati all’attività svolta, anche in presenza di accordi delle parti. Con questa motivazione le SS.UU. hanno confermato la sanzione disciplinare della censura irrogata dal Consiglio Nazionale Forense ad un avvocato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 43 e 45 del codice deontologico. La S.C. ha precisato che la proporzione dei compensi professionali all’attività svolta costituisce criterio generale, posto a tutela del cliente, e richiamato oltre che dall’art. 43 del codice deontologico, anche dall’art. 4 in materia di accordi sulla definizione del compenso.
LA PROPORZIONE DEI COMPENSI ALL’ATTIVITÀ SVOLTA COSTITUISCE CRITERIO GENERALE POSTO A TUTELA DEL CLIENTE (Cass. Civ. S.U. sent. n. 1007 del 20.01.2014) di Guendalina Garau
