La sentenza in epigrafe decide in relazione ad una fattispecie nella quale un avvocato subiva un procedimento disciplinare per diversi fatti a lui ascritti, tra i quali l’aver percepito compensi dai propri clienti fatturandoli solo nell’anno successivo ed utilizzando la normativa sul ravvedimento operoso. Il CNF, nella sentenza che qui si commenta, confermava la decisione del COA che aveva condannato l’avvocato alla sospensione dall’esercizio della professione e rilevava che il principio deontologico violato, ovvero quello relativo al dovere di adempimento previdenziale e fiscale tutela, oltre al dovere di verità, il principio di solidarietà e correttezza dell’avvocato, che dovrebbe «unire tutti gli esercenti la professione forense per la giusta redistribuzione degli oneri».
Sostiene, inoltre che l’aver regolarizzato l’inadempimento fiscale non esclude la violazione del su richiamato precetto che si fonda sul principio di solidarietà, viepiù violato se si tiene conto che l’omessa fatturazione ha comportato l’omesso versamento alla Cassa di Previdenza.