Il padre colpevolmente assente nella vita del figlio, risarcisce il danno causatogli per averlo privato della figura genitoriale, avendo in tal modo compromesso lo sviluppo della personalità del figlio. Il relativo risarcimento viene calcolato sulla base delle tabelle da danno da morte, con conseguente riduzione disposta in via equitativa. Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma che, nell’affrontare un tema molto dibattuto, offre lo spunto anche per l’individuazione di canoni interpretativi utili ai fini dell’individuazione del danno endo-familiare.
L’atipicità di quest’ultimo è insita nell’insuscettibilità ad essere ricondotto in fattispecie già previste dall’ordinamento e che abbiano una loro previsione tipizzata nel diritto di famiglia; essenzialmente esso si consuma allorquando viene concretizzata la violazione dei doveri genitoriali/coniugali, tali da determinare una lesione di diritti costituzionalmente protetti, coperta dall’azione di risarcimento per i danni non patrimoniali, previsti dall’articolo 2059 del Codice civile.