Il Tribunale di Milano, con la succitata sentenza, ha accolto il ricorso dello straniero cui era stata negata la cittadinanza italiana, in quanto nato da due genitori di origine filippina, privi di permesso di soggiorno. Il ragazzo filippino ha presentato ricorso, che è stato accolto dalla prima sezione civile del Tribunale di Milano. I giudici hanno stabilito che «il giovane ha diritto alla cittadinanza, in quanto il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente per l’ottenimento della cittadinanza, non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’ art. 4, comma 2, della legge 91/1992». La pronuncia de qua costituisce applicazione della interpretazione “indiretta” dello ius soli, per cui è concessa al cittadino straniero nato in Italia, e che vi abbia mantenuto costantemente la residenza dalla nascita, la facoltà, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di chiedere ed ottenere la cittadinanza anche senza le condizioni normalmente richieste (reddito sufficiente, incensuratezza, circostanze di merito, ecc. ecc.).