Il Tribunale di Palermo, dopo avere affrontato alcune questioni preliminari relative alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente (che, pur non essendo genitore biologico, aveva proposto ricorso ex artt. 337bis e ter cod.civ., per sentir affermare e regolamentare il diritto dei due bambini a conservare una relazione significativa con essa che li aveva cresciuti, curati e mantenuti costantemente nei loro sei anni di vita insieme alla compagna, loro madre biologica a seguito di PMA), nonché alla competenza territoriale ed alla ipotizzata questione di legittimità costituzionale rispetto alla fattispecie prospettata, sulla opposizione della stessa madre biologica, previo espletamento di CTU psicologica, verificato il profondo legame dei due minori con la ricorrente e il di lei ruolo consolidato di «genitore sociale», dichiarata la carenza di legittimazione attiva della stessa, pur tuttavia alla luce delle conclusioni del PM aderenti a quelle formulate da quest’ultima, ha così provveduto: «(…) accoglie la domanda formulata dal PM nell’interesse dei minori e – in applicazione del combinato disposto degli artt. 337bis e 337ter c.c. nell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme agli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza ed all’art. 8 della Cedu (come interpretato dalla Corte di Strasburgo) – a garanzia del diritto dei minori di mantenere un rapporto stabile e significativo con la ricorrente, dispone che essa abbia facoltà di incontrare e tenere con sé i predetti minori secondo le modalità specificate in parte motiva (…)».