Il Giudice d’appello ha ritenuto che l’Amministrazione carceraria, rappresentata dalla Casa Circondariale ed alla quale era stata rivolta la domanda di accesso ai documenti attestanti l’ingiusta detenzione, sia soggetto passivo dell’actio ad exhibendum attivata dal soggetto leso nei suoi diritti primari. Il Collegio, nel richiamare un precedente orientamento giurisprudenziale (cfr 27/4/2014 n. 3772) ha precisato che avuto riguardo ai principi di tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., deve essere comunque garantito l’accesso ai documenti a chi deve acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura degli interessi giuridicamente protetti. L’art. 25 comma 2 della legge n. 241/90 stabilisce inoltre che è tenuta ad esibire i documenti l’Amministrazione che ha formato l’atto o che lo detiene stabilmente e tale norma non appare, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione appellante, preclusiva all’accoglimento dell’istanza di accesso avanzata dal soggetto danneggiato in tal senso.
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI PER “INGIUSTA DETENZIONE” (Cons. di Stato, sez. IV, sent. n. 1137 del 06.03.2015) di Gennaro Romei
