La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 3023 del 16.02.2015, ha posto in evidenza come le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato. La nuova legge professionale sancisce dunque esplicitamente che la successione nel tempo delle norme del codice deontologico deve essere improntata al criterio del favor rei. In tale prospettiva deve constatarsi che il nuovo codice deontologico presenta tra le principali innovazioni rispetto al codice previgente la tipizzazione degli illeciti e la predeterminazione delle sanzioni applicabili. E con riferimento alla condotta oggetto del giudizio che ha portato alla sentenza de qua, l’ art. 72 (rubricato “esame di abilitazione”) prevede specificamente: «l’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati , prima o durante le prove d’ esame , testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dell’ esercizio dell’ attività professionale da due a sei mesi».
LA NUOVA LEGGE PROFESSIONALE SANCISCE CHE LA SUCCESSIONE NEL TEMPO DELLE NORME DEL CODICE DEONTOLOGICO DEVE ESSERE IMPRONTATA AL CRITERIO DEL FAVOR REI(Cass. civ., S.U., sent. n. 3023 del 16.02.2015)di Sandra Sassu
