Affermando tale principio, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che non sussiste alcun obbligo del COA e del CNF di “rimettere in termini” il ricorrente e il suo difensore quando non risulta provata la comunicazione al COA dell’impedimento a comparire e neppure la sussistenza di un impedimento assoluto a comunicare il predetto impedimento. Per questo motivo i Giudici di legittimità hanno specificato che non si può provare a posteriori l’esistenza di un impedimento a comparire ad una seduta del COA già tenuta, «sia perché è onere della parte impedita evitare che sia posta in essere un’attività che si ritiene di aver diritto a far ripetere a causa del proprio impedimento sia perché la documentazione di impedimento a comparire ad una seduta (in assenza di una prova rigorosa della impossibilità di produrla in tempo utile) non può essere presa in considerazione dopo che è trascorso del tempo dalla seduta alla quale essa si riferisce, non fosse altro perché presentandola (senza alcuna valida giustificazione, che, sola, potrebbe sostenere una “rimessione in termini”) dopo che la seduta è stata tenuta ci si sottrarrebbe ad un controllo efficace (in quanto svolto nell’immediatezza) in ordine alla veridicità della attestazione in essa contenuta».