Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui «i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito nella separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva (si veda Cass. civ., n. 18853/2011)»,  il Tribunale di Bari afferma che «vertendosi nell’ambito di illecito civile e dunque di responsabilità aquiliana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., è onere del coniuge che si ritenga danneggiato fornire la prova degli elementi costitutivi di tale responsabilità a carico dell’altro coniuge, vale a dire della condotta illecita, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questi ed il fatto illecito».