La reclamante, proprietaria della casa nella quale abita già all’epoca della separazione consensuale, lamenta che tale circostanza sia stata considerata dal giudice della modifica delle relative condizioni non essendo nuova ai fini dell’eliminazione dell’assegno di mantenimento nei suoi confronti. La Corte di Appello di Catania dichiara infondato il motivo affermando che tale circostanza non è stata valutata come fatto nuovo in sé, ma alla luce dell’altra circostanza sopravvenuta dello stato di disoccupazione del coniuge obbligato che ha fatto venire meno la disparità economica tra i coniugi ed ha quindi motivato legittimamente il venir meno del diritto all’assegno di mantenimento della moglie. Rigetta inoltre anche l’altro motivo di reclamo con il quale la Ricorrente si doleva del mancato riconoscimento di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, divenuto disoccupato. Infatti «una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne l’autonomia economica, mediante l’espletamento di una attività lavorativa che dimostri capacità adeguata, è da escludere che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti sono già venuti meno».
UN ELEMENTO GIA’ SUSSISTENTE ALL’EPOCA DELLA SEPARAZIONE, MA NON CONSIDERATO, PUO’ DIVENIRE SIGNIFICATIVO IN FORZA DI ALTRE CIRCOSTANZE NUOVE. IL FIGLIO MAGGIORENNE GIA’ INDIPENDENTE, E ORA DISOCCUPATO, NON HA DIRITTO AL MANTENIMENTO (Corte App. Catania, decr. 26.11.2014)
