La Cassazione, sulla pacifica circostanza che la locazione fosse cessata per effetto della disdetta già comunicata dal conduttore, ha ribadito il principio secondo cui non è sufficiente un successivo spontaneo pagamento di canoni locativi da parte dell’altro convivente more uxorio per poter sostenere il perfezionamento di nuovo contratto di locazione, confermando dunque l’obbligo di rilascio dell’immobile.
NEGATA LA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO LOCATIVO PER IL CONVIVENTE DI FATTO IN CASO DI DISDETTA DA PARTE DEL TITOLARE DEL CONTRATTO(Cass. civ., sent. n. 7098 del 9.04.2015)
