La Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 ottobre 2014 – 9 febbraio 2015, n. 2400 Presidente Luccioli – Relatore Acierno, è intervenuta ancora sul tema del matrimonio omosessuale, su ricorso di una coppia dello stesso sesso che aveva chiesto di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, con conseguente rifiuto dell’ufficiale dello stato civile, rifiuto che era stato impugnato dagli interessati con esito negativo, prima in Tribunale e poi in Corte di Appello. La Suprema Corte, dopo aver preso atto che la questione relativa alla legittimità e conformità costituzionale del diniego di procedere alle pubblicazioni matrimoniali relative ad un’unione tra due persone dello stesso sesso è identica a quella già affrontata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 138 del 2010, dopo aver richiamato principi stabiliti in tale pronuncia al fine di accertare se siano intervenuti orientamenti successivi da parte della Corte Europea dei diritti umani o dalla stessa Corte Costituzionale, in pronunce successive che possano determinare soluzioni diverse, ha escluso infine che la mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso determini una lesione dei parametri della dignità umana e dell’uguaglianza. In sostanza ha confermato che non esiste alcun obbligo per il nostro legislatore di prevedere l’ipotesi del matrimonio tra persone dello stesso sesso e che la mancata previsione di tale fattispecie non è in contrasto con i principi costituzionali né in contrasto con i principi fondamenti della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo.
Tuttavia, nella pronuncia vi è l’espresso riconoscimento del rilievo costituzionale ex art. 2 delle unioni tra persone dello stesso sesso e si avverte l’ esigenza di rimettere al legislatore “nell’esercizio della sua piena discrezionalità, d’individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali”: ancora una volta, come già avvenuto con le sentenze della Corte Costituzionale  n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014, il richiamo, questa volta da parte della Corte di Cassazione, viene fatto nei confronti del legislatore, sollecitato ad intervenire rapidamente, al fine di dare adeguata tutela e protezione a tutte quelle unioni diverse da quelle matrimoniali, che nel nostro ordinamento sono prive di qualsiasi garanzia dei diritti dei componenti l’unione. In sostanza, è questo l’ennesimo invito da parte della Suprema Corte,  tocca al legislatore riconoscere la validità sociale di tali unioni, emanando specifiche normative in proposito, tali da instaurare delle forme di tutela che possano evitare situazioni discriminanti.
Gli ordinamenti dei diversi Paesi possono prevedere l’ipotesi del matrimonio tra persone dello stesso sesso, possono disciplinarlo in maniera specifica o dare la stessa valenza del matrimonio eterosessuale, ma tutto questo è rimesso alla libera valutazione degli Stati, senza che possano esservi imposizioni od obblighi e, soprattutto, senza che la mancata previsione o disciplina di tale matrimonio possa comportare contrasto con i principi contenuti in convenzioni o trattati internazionali. In sostanza, le coppie omosessuali alle quali, secondo il nostro ordinamento non è consentito il matrimonio, si trovano in una situazione avente gli stessi effetti giuridici delle coppie di fatto: il legislatore deve individuare un nucleo comune di diritti e doveri propri di tali coppie di fatto e disciplinarli in modo da garantirne fruibilità e tutela.
La sentenza della Corte di Cassazione, particolarmente rilevante anche la completezza dei  richiami a precedenti decisioni sul tema adottate dalla giurisprudenza di più alto livello, non lascia aperta alcuna possibilità di trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero: fino a quando non verrà emanata un’apposita legislazione che riconosca tali unioni, non sarà possibile alcuna registrazione negli atti di matrimonio.