Le novità derivanti dalla nuova disciplina di separazione e divorzio con convenzione di negoziazione assistita da avvocati o con accordo di fronte all’ufficiale dello stato civile, entrate definitivamente in vigore con la legge 162/2014, continuano a presentare aspetti problematici. sia per gli ufficiali di stato civile che per gli avvocati, cioè per coloro che debbono applicarle in pratica. I primi dati statistici diffusi dalla stampa, parlano addirittura di un risultato sicuramente inferiore alle attese, non tanto per gli ufficiali di stato civile che hanno affrontato il maggior numero di casi, quanto soprattutto per gli avvocati che si sono limitati a trattare un numero notevolmente inferiore: il commento del giornalista metteva in risalto come, in questo modo, non si sarebbe ottenuta quella riduzione del carico di lavoro per i Tribunali che rappresentava sicuramente uno degli obiettivi principali del legislatore. E’ sicuramente comprensibile la preoccupazione del commentatore, ma i dati numerici vanno interpretati: occorre valutare, infatti, innanzitutto la diversità della disciplina di fronte agli ufficiali di stato civile, ai quali si presentano coniugi che non hanno figli minori né maggiorenni non autosufficienti, né aspetti patrimoniali da concordare, rispetto alla procedura di fronte agli avvocati, ai quali si devono rivolgere quei coniugi con prole che deve essere tutelata e/o beni mobili ed immobili sui quali accordarsi, compreso anche l’assegno di mantenimento. E’ chiaro che le situazioni che vengono affrontate dagli ufficiali di stato civile sono molto semplici, spesso già definite da tempo, senza richiedere accordi particolari tra i coniugi, che sono ben lieti di questa nuova procedura che consente loro di risparmiare tempo e denaro. Al contrario, le situazioni di competenza degli avvocati, sono già in origine molto più complesse, richiedono una fase di trattativa, la stesura di un accordo che deve essere vagliato attentamente dalle parti, magari delle fasi di correzione dell’accordo, in sostanza una vera e propria negoziazione assistita, così come recita il titolo dell’art. 6: tutto questo richiede sicuramente specifica professionalità, ma soprattutto tempi più lunghi, cosa che potrebbe spiegare come, in questa prima fase, siano ancora ben poche le convenzioni di negoziazione assistita che sono state trasmesse agli uffici di stato civile per la trascrizione. In sostanza, i primi dati statistici andranno verificati nei prossimi mesi per capire se effettivamente il peso di questa riforma sia in larga parte sulle spalle degli ufficiali di stato civile o se, come è auspicabile, anche gli avvocati siamo chiamati in causa dai coniugi che intendono separarsi o divorziare.
Qualche segnalazione da parte di ufficiali di stato civile, desta sicuramente perplessità. Sono state trasmesse dagli avvocati convenzioni prive di data: dalla lettura dell’accordo non risulta, non viene indicato, il giorno nel quale i coniugi si sono presentati e, con l’assistenza di un avvocato per parte, hanno dichiarato le loro condizioni e la loro volontà di separarsi o divorziare, sottoscrivendo tale atto insieme agli avvocati. Ebbene, la Procura ha apposto il nulla osta di regolarità ad un atto palesemente irregolare, in quanto l’indicazione della data è uno dei requisiti fondamentali di qualsiasi atto amministrativo. Ancora, convenzione nella quale, in presenza degli avvocati, l’accordo viene ricevuto dal notaio, con tanto di repertorio, cioè da un soggetto privo di competenza, secondo quanto chiaramente indicato nella legge: pure in questo caso, la Procura ha apposto il proprio nulla osta di regolarità. Non ultimo e forse ancora più frequente il caso di convenzioni stilate e sottoscritte da un solo avvocato che assiste entrambi i coniugi, nonostante il testo normativo non lasci adito a dubbi, dato che la legge di conversione ha espressamente previsto “… almeno un avvocato per parte”: anche qui, pure la Procura non rileva irregolarità ed appone il proprio nulla osta. 
Oltre ad auspicare una più corretta applicazione della legge 162/2014, è stato avviato un confronto tra avvocati ed ufficiali di stato civile, in occasione di seminari o convegni, che rappresenta un ulteriore arricchimento, utile sia agli uni che agli altri, tanto da consigliarne sicuramente la prosecuzione.