Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte si discute dell’ammissibilità di una nuova domanda di protezione internazionale contenente nuovi elementi. Oggetto di esame è un provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Territoriale di Caserta con il quale era stata respinta la domanda di riconoscimento della protezione internazionale di un cittadino liberiano. Il rigetto è stato confermato in seguito sia dal Tribunale di Napoli, in sede di opposizione, sia dalla Corte d’Appello di Napoli. Ribadendo un orientamento recente, la Suprema Corte afferma che la norma in oggetto va interpretata nel senso di riconoscere l’ammissibilità della domanda, quando il ricorrente non ha potuto prospettare in precedenza gli elementi perché non ha potuto, senza sua colpa, produrne le prove. A tal fine cassano l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli, la quale dovrà decidere applicando “il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta”.
AMMISSIBILE LA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CONTENENTE NUOVI ELEMENTI, ANCHE SE GIA’ ESISTENTI AL MOMENTO DELLA PRECEDENTE RICHIESTA, QUANDO IL RICORRENTE NON HA POTUTO PROSPETTARLI PER NON AVERLI POTUTI PROVARE SENZA SUA COLPA (Cass. Civ., sent. n. 4522 del 2.12.2014)di Monica Brogi
